Il Governo italiano ha recepito la Direttiva UE 1158/2019 in tema di conciliazione tra attività professionale e vita familiare per i genitori e per coloro che devono prestare assistenza a familiari anziani o disabili (c.d. caregivers). L’obiettivo delle nuove norme è quello di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne, promuovendo un’effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.

Il congedo parentale del padre aumenta!

La nuova tipologia di congedo di paternità obbligatorio: durata di 10 giorni lavorativi, fruibile dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto. Pertanto, con il nuovo decreto il congedo obbligatorio ed indennizzato al 100% potrà essere fruibile dai padri anche prima della nascita.
Un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, che non fa certamente venir meno il congedo di paternità alternativo, spettante solo in caso di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
Cosa succede se il parto è plurimo? Il congedo aumenta a 20 giorni lavorativi ed è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre. Chiaramente, si applica anche al padre adottivo o affidatario.
Cosa deve fare il padre per fruire di tale congedo? Deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di 5 giorni (se possibile) in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve sempre le condizioni di miglior favore previste dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

Congedi parentali: le novità

Aumento ad 11 mesi della durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, al fine di sostenere maggiormente i nuclei familiari monoparentali.
In presenza di entrambi i genitori, invece, i congedi parentali salgono a 9 mesi, con un’indennità nella misura del 30% per gli ultimi 3.
Oltre ai 3 mesi, non trasferibili, spettanti a ciascun genitore, si aggiunge un ulteriore periodo di congedo complessivamente pari a 3 mesi, per i quali spetta, sempre un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Aumenta a 12 anni l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale.
Ovviamente tutti i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, senza comportare alcuna riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, fatti salvi gli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio che in tal caso potrebbero venir meno, ma sempre e comunque fatto salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Indennità di maternità per le lavoratrici autonome

Viene esteso il diritto all’indennità di maternità anche in favore di lavoratrici autonome e libere professioniste, a periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio.

Smart working e congedo parentale

I datori di lavoro (pubblici e privati), che ricorrono allo smart working, devono dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età, o senza alcun limite di età in caso di disabilità del minore. Parimenti, per le richieste dei lavoratori che siano caregiver.
Ovviamente, richiedere lo smart working non significa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro. Infatti, qualsiasi misura datoriale in tal è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

I permessi di tre giorni

Ulteriore novità: i lavoratori dipendenti hanno diritto di fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno. Il lavoratore richiedente il permesso, ovviamente, dev’essere il coniuge, oppure parte di un’unione civile ex art. 1, co. 20, Legge 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), oppure convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, co. 36, della medesima legge, piuttosto che parente o affine entro il 2° grado.

Sanzioni

I datori di lavoro che ostacolano le fruizioni dei congedi di paternità obbligatoria saranno soggetti a sanzioni (la più grave: sospensione per un anno dai benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda). Inoltre, nei 2 anni successivi al diniego non potranno ottenere la certificazione della parità di genere.

INPS: interventi di promozione delle nuove misure

Ultima, ma non meno importante previsione del D.Lgs. sono gli interventi e le iniziative di carattere informativo volte a promuovere e a rendere note le misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza. L’INPS, infatti, attiverà specifici servizi digitali per l’informazione e l’accesso ai congedi, oltre ai permessi disponibili per i lavoratori con responsabilità di cura.

Per ulteriori chiarimenti sull’argomento scrivici qui, saremo liete di rispondere appena possibile.

Articoli correlati
Bonus Docente: anche gli insegnanti precari ne hanno diritto.

Il "Bonus Docenti" spetta anche ai docenti precari. Il “Bonus Docenti” spetta anche agli insegnanti precari i quali, tuttavia, per Read more

Maternità: tutto quello che c’è da sapere
congedo di maternità

Congedo di Maternità obbligatorio e facoltativo Come noto, il congedo di maternità si suddivide in obbligatorio e facoltativo. L’astensione obbligatoria Read more

Lidia Poët e la battaglia per la parità di genere
header-background

La Corte d’Appello di Torino, a fine 1800, nel caso Lidia Poët: “l’avvocheria è un ufficio esercitabile soltanto da maschi Read more

Il demansionamento: significato e come cambia nel tempo

Lo jus variandi è il potere di modificazione unilaterale delle mansioni del lavoratore da parte del datore di lavoro. L’esercizio Read more