La rivoluzione della Corte di Giustizia Europea

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 28 aprile 2022 causa C-642/20, segna un’importante rivoluzione nell’ambito della disciplina degli appalti pubblici e scardina completamente l’impostazione degli RTI.

I Giudici europei, infatti, hanno dichiarato l’articolo 83, comma 8, del Codice degli Appalti, nella parte in cui dispone che “la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria” non conforme all’art. 63, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE.

La mandataria di un RTI, oltre al ruolo di rappresentanza, non dovrà più assumere e garantire anche la quota maggioritaria di requisiti e prestazioni, con la conseguenza che le ripartizioni interne al raggruppamento non dovranno più rispettare questo limite.

La Sentenza del 28 aprile 2022  – Causa C-642/20

La sentenza della Corte di Giustizia Europea è stata emessa nella causa C642/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, avanzata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italia), con ordinanza del 14 ottobre 2020, nel procedimento tra la Caruter S.r.l. e la S.R.R. Messina Provincia SCpA ed altri Comuni, circa l’aggiudicazione di un appalto pubblico.
Tale appalto pubblico era stato indetto per affidare il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e di altri servizi di igiene pubblica in 33 comuni raggruppati, per un valore complessivo di EUR 42.005.042,16 al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), per una durata di sette anni e suddiviso in tre lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il bando di gara, chiamante, specificava per ogni singolo lotto i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica previsti. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese che si è classificato come secondo nel lotto 2 ha presentato ricorso al TAR Sicilia contro la decisione di aggiudicare l’appalto ad altro RTI ritenuto privo di requisiti di partecipazione, e quest’ultimo ha proposto un ricorso incidentale.
Il TAR ha accolto il ricorso principale annullando l’ammissione alla gara del primo graduato e l’aggiudicazione dell’appalto alla stessa, dal momento che la mandataria del suddetto RTI era priva dei requisiti di ammissione previsti dal bando e non poteva eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto agli altri operatori economici del raggruppamento.
La RTI così esclusa dal bando ha deciso di impugnare tale sentenza del TAR dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, il quale ha sospeso il giudizio e sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale ponendo sostanzialmente il seguente quesito: interpretazione dell’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici – che aveva abrogato la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65) – in combinato disposto con i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi enunciati agli articoli 49 e 56 TFUE.

Si domanda, quindi, alla CGUE se tali disposizioni siano ostative a una normativa nazionale secondo cui l’impresa mandataria di un RTI partecipante ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve necessariamente possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.
La Corte ha rammentato che l’articolo 63 prescrive, al paragrafo 1, che un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria nonché i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali, e che, alle stesse condizioni, un RTI può fare affidamento sulle capacità di partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. Inoltre, al paragrafo 2, la disposizione stabilisce che “le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici (…), da un partecipante al raggruppamento”.
L’articolo 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 dispone che l’impresa mandataria del RTI debba eseguire le prestazioni “in misura maggioritaria” rispetto a tutti i membri del raggruppamento. Ciò, con tutta evidenza, non è conforme con la direttiva 2014/24.

Conclusione

La Corte, pertanto, ha dichiarato che l’articolo 63 della direttiva 2014/24 deve essere interpretato come ostativo ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.

Per ulteriori chiarimenti sull’argomento scrivici qui, saremo liete di rispondere appena possibile.

Articoli correlati
Doppio cognome: problemi, pro e contro
doppio-cognome-innovativa-sentenza-corte-costituzionale

Innovativa Sentenza della Corte Costituzionale Come siamo arrivati all’illegittimità dell’automatismo per cui alla nascita di un figlio veniva attribuito il Read more

Bonus Docente: anche gli insegnanti precari ne hanno diritto.

Il "Bonus Docenti" spetta anche ai docenti precari. Il “Bonus Docenti” spetta anche agli insegnanti precari i quali, tuttavia, per Read more

Maternità: tutto quello che c’è da sapere
congedo di maternità

Congedo di Maternità obbligatorio e facoltativo Come noto, il congedo di maternità si suddivide in obbligatorio e facoltativo. L’astensione obbligatoria Read more

Lidia Poët e la battaglia per la parità di genere
header-background

La Corte d’Appello di Torino, a fine 1800, nel caso Lidia Poët: “l’avvocheria è un ufficio esercitabile soltanto da maschi Read more